Il registro telematico dei PEBA nella Regione Lazio

foto di un percorso pedonale con tettoia frangisole e piante rampicantiI PEBA, Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sono lo strumento individuato dalla normativa per rilevare, monitorare e superare le barriere architettoniche negli edifici e negli spazi pubblici. Attraverso di essi è possibile analizzare e classificare gli ostacoli alla fruizione, in particolare per le persone con disabilità,  in relazione ad edifici pubblici e spazi urbani, ossia strade, piazze, parchi, giardini, elementi arredo urbano, per poi pianificare il  loro progressivo superamento.

In base alle disposizioni vigenti le Amministrazioni pubbliche, quindi anche i Comuni e le Province, sono tenuti alla loro adozione. Tuttavia a distanza di oltre trent’anni dal primo provvedimento di legge che li ha introdotti,  i PEBA scontano una scarsa diffusione e una certa disomogeneità, probabilmente a causa della mancanza di linee guida e criteri di attuazione a livello nazionale.

Nel tentativo di risolvere tali problematiche la Regione Lazio è intervenuta di recente con una serie di iniziative volte a promuovere l’adozione dei PEBA sul suo territorio, un’area caratterizzata dalla presenza di 378 comuni dislocati su una superficie di 17.232 kmq e con una popolazione di 5.879.082 abitanti (Istat 2019).

Il primo passaggio importante si ha nell’ottobre 2018 quando la Regione Lazio istituisce il registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche e contestualmente assume l’impegno di predisporre un primo rapporto e delle linee guida per la corretta applicazione dei PEBA vigenti per gli enti locali.
Successivamente nel maggio 2019, per sostenere gli studi finalizzati alla realizzazione dei PEBA da parte dei comuni, della Città metropolitana di Roma capitale e delle province, la regione individua dei contributi specifici autorizzando una spesa di euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021.
Infine, per il perseguimento dei medesimi obiettivi, la regione istitusce il Fondo per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche – interventi di parte corrente.

Il tutto è riportato nel testo dell’articolo 3 bis che ha intergato, in due momenti successivi, i contenuti della legge n. 74 del 1989.  

A questo punto l’auspicio è che presto si possano avere concrete ricadute sul territorio, come la diffusione maggiore dei PEBA, l’uniformità nella loro adozione e  un quadro di riferimento dei comuni, tra i 378 presenti nel Lazio, che li hanno adottati o ne hanno avviato lo studio.

Riferimenti normativi

Regione Lazio
L.R. 04 Dicembre 1989, n. 74 Interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, provincie, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale.
Art. 3 bis (Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche – PEBA)

Disposizioni nazionali
Legge 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. TITOLO XII Disposizioni diverse. Articolo 32

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
Articolo 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

Nota di riepilogo sui PEBA
I Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, meglio noti come PEBA, sono stati introdotti nel quadro legislativo nazionale dalla legge n. 41 del 1986, articolo 32, comma 21, e sono stati integrati dalla legge n. 104 del 1992, articolo 24, comma 9, che ne ha ampliato il campo di attuazione agli spazi urbani. Pertanto il loro ambito applicativo riguarda sia gli edifici pubblici che gli spazi urbani.
Tuttavia ad oggi non sono stati emanati, regolamenti, linee guida attuative o criteri a livello nazionale. Un tale elemento ha probabilmente contribuito alla loro scarsa adozione sul territorio nazionale. Tuttavia alcune regioni hanno legiferato in materia cercando di dettagliare le linee guida quindi si rimanda ai singoli provvedimenti per i dettagli.
L’area d’intervento di un PEBA può variare dal singolo comune ad un’area più circoscritta o può essere limitata ad un ambito o ad un settore omogenei. Essi comprendono anche le proposte progettuali di massima per l’eliminazione delle barriere individuate e la stima dei costi. In una città di grandi dimensioni vi possono essere più attività di indagine quindi più PEBA in collegamento e in coordinamento tra loro.
I PEBA sono uno strumento di monitoraggio e di pianificazione degli interventi per l’accessibilità, poichè individuano anche il tipo di soluzione da apportare per ciascuna barriera rilevata, i relativi costi e la priorità. Con gli strumenti informatici e di georeferenziazione a disposizione  oggi risulta più efficace ed immediato per i tecnici il rilievo e l’aggiornamento di una mappa urbana o di un edificio, includendo anche la manutenzione.
Va rammentato che la legge che ha introdotto i PEBA stabilisce anche che, trascorso il termine di un anno, le regioni possano intervenire nel nominare un “commissario per l’adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione”.