Le politiche per l’accessibilità dell’ambiente costruito

 

Foto di un percorso pedonaleL’accessibilità degli spazi e dei servizi è un tema che interessa trasversalmente vari ambiti quali la casa, la scuola, il lavoro, ma anche il turismo, la cultura e il tempo libero.

La possibilità di accedere agli spazi e ai servizi nell’ambiente costruito senza incontrare ostacoli (barriere architettoniche o sensoriali, comunicative o informatiche) è un prerequisito essenziale per permettere a ogni persona, indipendentemente dalla  condizione o dall’età, il pieno inserimento nella vita sociale.

Analizziamo ora il quadro normativo vigente per la progettazione dell’ambiente costruito, con un commento sulle criticità e le possibili soluzioni.

In Italia abbiamo una normativa di settore tra le più avanzate in Europa, la legge 13 del 1989 e il suo Decreto attuativo, il DM 236 del 1989.

Ma il quadro normativo va ben oltre quella legge, essendo stati emanati successivamente, tra il 1971 e il 1996, vari provvedimenti di legge, decreti, regolamenti, circolari e direttive che sono poi confluiti nelle loro linee essenziali nel Testo unico per l’edilizia del 2001.

Omettendo di citare in questo elenco alcune norme di settore, la legge contro la discriminazione e la legge n. 18 del 2009 di ratifica della Convenzione ONU, ecco di seguito quali sono i principali provvedimenti nazionali che interessano la progettazione accessibile.

Legge 30 marzo 1971, n. 118,

“Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.” Art. 27 Barriere architettoniche e trasporti pubblici.

Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art.32

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

Legge 9 gennaio 1989, n. 13

“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.”

Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”

Circolare Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici – 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.

Oggetto: “Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13.”

Circolare Ministeriale – Ministero della Marina Mercantile – 23 gennaio 1990, n. 259 – Demanio Marittimo

“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Legge 9 gennaio 1989, n. 13)”

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.”

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 6 giugno 2001, e ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2001.

Capo III – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico.

Analizzando questo elenco e considerando lo stato di attuazione delle politiche dell’accessibilità in Italia, rileviamo quattro fattori di criticità:

  • la frammentazione;
  • l’aggiornamento;
  • la conoscenza;
  • i consulenti sull’accessibilità.

La frammentazione

Leggendo la sintesi del quadro normativo, la materia appare piuttosto articolata.

Con l’emanazione del DPR 503 del 1996, che ha abrogato il DPR 384/78, i criteri progettuali per il settore pubblico e quello privato sono stati ricondotti ad un unico riferimento, il DM 236, ma la materia appare ancora disomogenea.

Vi è stata una successiva iniziativa di ricomporre i due decreti con lo “Schema di Regolamento per la eliminazione delle barriere architettoniche” quando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, succeduto al Ministero dei lavori pubblici, ha riattivato la Commissione di studio permanente (in attuazione dell’articolo 12 del DM 236/1989), per determinare le soluzioni alle problematiche derivanti dall’applicazione della normativa tecnica ed elaborare proposte di aggiornamento e modifica. Ma il suo iter approvativo si è interrotto.

L’aggiornamento

Il Decreto tecnico attuativo che contiene le specifiche tecniche ed i criteri progettuali risale al 1989 quindi a circa 26 anni fa. Ed anche se l’impostazione prestazionale è sempre valida, gli aspetti tecnici potrebbero essere aggiornati. Essi risultano focalizzati essenzialmente sulle barriere di tipo fisico, tralasciando i temi della comunicazione accessibile e delle barriere sensoriali.

La conoscenza

La scarsa diffusione della conoscenza dei temi della Progettazione Universale nelle scuole e nelle Università limita la possibilità di realizzare un terreno culturale favorevole nella società.

Nel 2009 era stata presentata alla Camera una proposta di legge “Norme per l’inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell’ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche” (N. 2367 Argentin). Ad oggi non si rilevano sviluppi concreti al riguardo.

I consulenti sull’accessibilità

In alcuni paesi europei la consulenza sulla Progettazione Universale è prassi: gli esperti affiancano i progettisti, dato che l’accessibilità riguarda tutte le fasi del progetto. Nel caso di opere importanti, l’affiancamento parte dall’ideazione ed arriva fino all’esecuzione e al collaudo finale. In Italia, invece, non vi è alcun riconoscimento ufficiale di figure professionali di questo tipo ed è poco diffusa la pratica di avvalersene da parte delle amministrazioni territoriali.

In conclusione, lavorando su questi quattro fattori di criticità con politiche, azioni e programmi, si potrebbero avere riscontri positivi in termini di accessibilità diffusa su tutto il territorio nazionale.

(DO)