Direttiva europea sull’accessibilità di prodotti e servizi

foto che ritrae immagine geometrica con elementi curvilinei e la bandiera dell'Unione europeaIl 27 giugno 2019 è entrato in vigore l’Atto Europeo di Accessibilità ed è iniziato il percorso per la sua piena adozione e applicazione che si completerà nell’arco di sei anni.

Si tratta della Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.
Il suo campo di applicazione comprende una serie di prodotti e servizi mirati come, ad esempio, i terminali di pagamento, i terminali self service, gli sportelli automatici, le macchine per l’emissione di biglietti, i terminali per il check in, le apparecchiature per la comunicazione elettronica o per i servizi media e gli audiovisivi, a cui si aggiungono i sistemi hardware e software connessi a questi prodotti. (Per verificare l’elenco completo si rimanda il lettore al testo della Direttiva).
Di conseguenza i requisiti di accessibilità indicati nella Direttiva riguardano essenzialmente caratteristiche legate alla comunicazione, alla percezione ed alla comprensione di questi beni e servizi, ovvero una fruibilità di tipo comunicativo e sensoriale.

E’ tuttavia evidente che nella progettazione non potrà essere trascurata la verifica della fruibilità degli ambienti  ossia della presenza di congrui spazi e misure per l’avvicinamento e l’uso da parte di persone con disabilità fisica e di altri accorgimenti legati al design dei terminali e dei loro componenti.

Secondo l’Allegato I della Direttiva il prodotto, compreso l’interfaccia utente, dovrà presentare caratteristiche, elementi e funzioni che consentano alle persone con disabilità l’accesso, la percezione, l’utilizzo, la comprensione e il comando facendo in modo, tra l’altro, di prevedere modalità di funzionamento che non richiedano grande estensione di movimento o particolare sforzo fisico, garantendo la riservatezza, come anche l’adeguato contrasto.

Quindi per una corretta progettazione accessibile degli spazi e dei componenti i tecnici italiani dovranno tenere conto anche delle disposizioni già in vigore nel nostro Paese, date dal D.M. n. 236 del 1989 per gli arredi e i terminali degli impianti: artt. 4.1.14 e 8.1.4 – Arredi fissi e artt. 4.1.15 e 8.1.5 – Terminali degli impianti.

Per quanto riguarda i requisiti di accessibilità dell’ambiente costruito, ossia dello spazio che accoglie quei prodotti e servizi, la decisione del legislatore europeo è stata di lasciare ai singoli Stati la scelta se applicarli o meno e in che misura farlo (requisiti Allegato III), sapendo che le varie normative nazionali non hanno carattere di omogeneità.
In Italia sono vigenti le disposizioni che prescrivono l’accessibilità degli spazi, in base alla Legge del 30 marzo 1971, n. 118, con decreto attuativo D.P.R. 503 del 1996, e in base alla Legge del 9 gennaio 1989, n. 13, con decreto D.M. del 14 giugno 1989, n. 236. Pertanto i requisiti opzionali per l’accessibilità dell’ambiente costruito di cui all’Allegato III della Direttiva in Italia sono in pratica già vigenti.

La Direttiva stabilisce infine una serie di scadenze e di obblighi dettando la tempistica ed una serie di adempimenti amministrativi a cui ogni Stato dovrà attenersi.
Quindi l’Italia, come gli altri, avrà tre anni a disposizione per redigere i regolamenti attuativi; il che comporterà una gran mole di lavoro per i tecnici esperti della materia nell’affrontare gli aspetti di accessibilità delle ICT, la comunicazione e le tecnologie assistive.
In particolare entro tre anni si dovranno adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste ed entro sei anni – sempre a partire dalla sua entrata in vigore –  si dovrà provvedere alla loro applicazione. Vi è anche la possibilità di uno slittamento fino al 2027 (articolo 31-  Recepimento).
E’ stata considerata anche la necessità di garantire mezzi adeguati per assicurare il rispetto della Direttiva (articolo 29 – Applicazione) come anche gli aspetti sanzionatori in base ai quali gli Stati membri dovranno elaborare disposizioni ad hoc che dovranno risultare effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 30- Sanzioni).

In conclusione, il percorso è avviato, perciò l’auspicio è che quanto prima tutti possano accedere all’utilizzo di questi prodotti e servizi , a dimostrazione che temi etici, come l’inclusione,  ed economici, come il libero scambio, possono coesistere.