Barriere architettoniche, l’origine del termine

 

foto di una rampa di accesso al sagrato della chiesa di Sant'Ignazio di Loyola in Roma

Il tema della progettazione senza barriere architettoniche inizia a farsi strada in Italia a metà degli anni Sessanta e l’introduzione ufficiale del termine “barriere architettoniche” all’interno della normativa risale al 1967.

Il primo testo di legge che affronta la materia è infatti la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 425 del 1967. Standards residenziali, che definisce le barriere architettoniche come gli
ostacoli che incontrano individui fisicamente menomati nel muoversi nellambito degli spazi urbani e negli edifici: ostacoli costituiti essenzialmente da elementi altimetrici che si incontrano lungo i percorsi (gradini, risalti, dislivelli, scale, ecc.), ovvero da esiguità di passaggi e ristrettezza di ambienti (strettoie, cabine di ascensori, apertura di porte, ecc.).”

E’ un primo importante traguardo anche se limitava le barriere ai soli ostacoli altimetrici o alla ristrettezza di passaggi e spazi. Inoltre la terminologia di allora è stata superata e oggi non si usa più la definizione di “individui fisicamente menomati” ma quella di “persone con disabilità”.
Tornando alle barriere, solo con la legge 13 e il suo decreto attuativo, il DM 236 del 1989, avremo l’estensione del concetto di barriera architettonica agli ostacoli fisici, a quelli di natura sensoriale, agli aspetti legati all’orientamento, al comfort e alla sicurezza.

Si riporta l’attuale e più completa definizione vigente.

Per barriere architettoniche si intendono:

  1. a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  2. b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
  3. c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

 

Riferimenti:

Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.” Art. 2 – Definizioni

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.”  Art. l. Definizioni ed oggetto