I PEBA, Piani per l’Eliminazione delle Barriere architettoniche, e la normativa regionale

foto di uno spazio urbano con sedute e giochi d'acqua, alberiIl tema dell’accessibilità urbana e dei PEBA è stato oggetto di due precedenti schede ed oggi vorrei porre l’attenzione sulla situazione normativa a livello regionale.

Verso Roma accessibile: un percorso a tappe

L’accessibilità urbana nella normativa nazionale per superare le barriere architettoniche

Lo Stato ha legiferato prima nel 1986 e poi nel 1992 indicando nei PEBA gli strumenti da adottare da parte delle Pubbliche Amministrazioni per eliminare le barriere architettoniche negli spazi e negli edifici pubblici o aperti al pubblico.
Allo stato attuale, dalle informazioni di cui dispongo, risulta che sono quattro le regioni che hanno delle disposizioni riconducibili a questi strumenti: il Piemonte, le Marche, la Toscana e il Veneto.
La regione Piemonte è intervenuta nel 1989 con due circolari che riguardano le modalità per la redazione dei piani per gli edifici pubblici.
La regione Marche nel 1990 con la legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (legge 52/1990) ha individuato all’articolo 4 le “Barriere urbane”, dettagliandone alcune caratteristiche.
Nel 1991 la regione Toscana, con le norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche, ha individuato nei “Programmi comunali di intervento” gli strumenti operativi che i Comuni devono predisporre per l’abbattimento delle barriere architettoniche, quindi in un successivo punto ne ha specificato le caratteristiche più significative (legge 47/ 1991, art. 9 comma 5).
La regione Veneto nel 2007 con la legge che detta disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche ha introdotto i “Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche” attribuendo alla giunta regionale il compito di dettare disposizioni per la loro redazione nel rispetto della normativa statale (legge 16/2007, art. 8) . Quindi con la DGR n. 841 del 31/03/2009 ha dettato le “Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)” disciplinando nel dettaglio gli aspetti realizzativi e procedurali di questi strumenti. E’ l’allegato A delle suddette disposizioni che spiega come realizzare i PEBA e riporta, tra l’altro, lo schema del processo attuativo, la scheda di rilievo per gli edifici, la scheda di rilievo per gli spazi urbani, i riferimenti per le priorità, gli interventi, la quantificazione dei costi, in sintesi un vademecum di riferimento che spiega come procedere fase dopo fase.

Ecco il riepilogo delle norme citate:

PIEMONTE
Circolare Regione Piemonte – 9 maggio 1989 “Oggetto: Barriere architettoniche e Piano per la loro eliminazione.”
Circolare Regione Piemonte – 4 agosto 1989 “Schede guida per la compilazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (ex Legge 41-86).”

MARCHE
LR Marche 27 aprile 1990, n. 52
Abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici o privati aperti al pubblico e modifica alla L.R. 3 marzo 1990, n. 9 “Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

TOSCANA
LR 09/09/1991, N. 47.
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

VENETO
legge 16/2007, Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
DGR n. 841 del 31/03/2009
“Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)”